Benvenuto/a nella Preiscrizione dell'Albo FNOPI

Dati anagrafici

Residenza

Domicilio

Domicilio professionale

Recapiti personali

Recapiti lavorativi

Formazione

Casellario

Ai sensi dell’art. 5 del DPCPS 13/9/1946 n. 233 così come modificato dalla Legge 3/2018 per l’iscrizione all’albo è necessario
a) essere cittadino Italiano/Comunitario/Extracomunitario;
b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitatati all’esercizio professionale in Italia;
c) ) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine.
Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.
Il successivo art. 4 del DPR 5/4/1950 n. 221 (ancora vigente) dispone che la domanda di iscrizione è diretta al l'Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza e deve essere corredata dei seguenti documenti:
    a) certificato di nascita;
    b) certificato di cittadinanza italiana;
    c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;
    d) certificato generale del casellario giudiziale;
    e) certificato di buona condotta;
    f) titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore;
    g) certificato di residenza.
A norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. citato).

L’art. Articolo 46 dispone che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: omissis…aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Si sottolinea che ai sensi dell’art. dell’art. 6 del DPR 221/50 non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli artt. 42 o 43 importino la radiazione dall'Albo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall'art. 50 ai fini della riammissione nell'Albo.

Di conseguenza non tutti i reati danno luogo a diniego della domanda di iscrizione all’albo, ma solo la condanna per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena (edittale) della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo:
a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale;
c) l'applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro).

La radiazione nei casi preveduti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio.

Nota Bene. Si riportano gli articoli del DPR 445/2000 relativi alle conseguenze per dichiarazioni mendaci.

Articolo 76 Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Articolo 75 Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

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Informazioni aggiuntive

Eventuale precedence iscrizione Ordini FNOPI


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